Art. 16.
(Reparto centrale investigativo del Corpo
di polizia penitenziaria).

      1. Nell'ambito della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il Reparto centrale investigativo, articolato

 

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in uffici territoriali situati presso i comandi regionali, i comandi di reparto e i comandi nucleo operativo, secondo le rispettive competenze.
      2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono in via prioritaria e continuativa i servizi di polizia giudiziaria previsti dall'articolo 56 del codice di procedura penale e dagli articoli 12 e seguenti delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può essere impiegato presso le sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le procure della Repubblica in conformità a quanto previsto dal capo III del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.